Tu sei qui

Mobilità scuola 2019/2020: presentazione delle domande

Il testo del CCNI mobilità 2019/2022, come previsto dall’art. 7 del CCNL 2018, ha vigenza  triennale  e  riguarderà  gli  anni  scolastici  2019/2020,  2020/2021  e 2021/2022.
Il MIUR e le organizzazioni sindacali si sono riservate, comunque, la possibilità di riaprire il contratto su aspetti specifici, qualora lo ritengano necessario (art. 1 c. 4). Le operazioni di mobilità, come sempre, rimangono annuali e sono disposte dalla
prevista Ordinanza Ministeriale che fisserà termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande online.

 

Chi può presentare la domanda
  • Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale.
  • Possono, invece, accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale Ata in possesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area).

I docenti attualmente impegnati nel terzo anno del FIT non sono tra i destinatari delle operazioni, in quanto acquisiranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 ad esito positivo del percorso.

Modalità di presentazione delle domande Le domande vanno presentate esclusivamente sulla piattaforma ISTANZE ONLINE. Per potere operare è necessario possedere le credenziali complete, costituite da: username, password e codice personale.
Scadenze per la presentazione delle domande
  • Tutto il personale docente: dall'11 marzo al 5 aprile 201
  • Personale ATA: dal 1 aprile al 26 aprile 2019
  • Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019
Pubblicazione dei movimenti​
  • Tutto il personale docente: 20 giugno 2019
  • Personale ATA: 1 luglio 2019
  • Personale educativo: 10 luglio 2019
Le fasi delle operazioni

Ripristinate le tre distinte fasi anche per i docenti (come per gli ATA) e quindi anche le operazioni all’interno del comune. Soppressi per i docenti gli ambiti territoriali.

  • I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
  • II  fase: provinciale  (trasferimenti  tra  scuole  di  comuni  diversi  della  stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Titolarità su scuola per tutti Scompare per i docenti la titolarità su ambito e quindi la connessa chiamata diretta da parte  dei  dirigenti  scolastici.  Cancellati  definitivamente  due  degli  aspetti  più inaccettabili della legge 107/15.
  • La preferenza su ambito non è più esprimibile: tutti gli attuali titolari su ambito, assegnati alla scuola con incarico triennale, assumono automaticamente la titolarità sulla stessa scuola prima delle operazioni di mobilità (art. 6 c. 8). Qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.
  • I docenti provenienti da ambito che nel corrente a.s. 2018/2019 sono incaricati triennali presso una scuola, ne acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se in servizio altrove per assegnazione provvisoria o utilizzazione, la scuola  di  titolarità  diventa,  comunque,  quella  presso  la  quale  è  stato  stipulato l’incarico triennale.
  • I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia.
  • I docenti al terzo anno del percorso FIT, dopo valutazione positiva del periodo di formazione e prova, assumono la titolarità sulla scuola di attuale servizio con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 (art. 6 c. 9, dove la citata lett. d è un refuso del testo).
  • Ai docenti che si trovano in posizione utile a seguito di procedura concorsuale con graduatoria  pubblicata  entro  il 31/12/2018,  ma  non  ancora  inseriti nel percorso iniziale di formazione, viene accantonato un posto a livello provinciale, prima delle future immissioni in ruolo. (art. 8 co.2).
Sedi disponibili per la mobilità Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti “vacanti” ovvero la somma dei posti attribuiti nell’organico dell’autonomia per ciascuna tipologia o  classe  di  concorso  (senza  alcuna  differenziazione  tra  i  posti  assegnati  per  il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola e quelli degli incaricati triennali del corrente a.s. che transitano di diritto prima delle operazioni e ne assumono la titolarità.
Per  l’a.s.  2019/2020  sono  altresì  sottratti  dalle  disponibilità  i  posti  sui  quali attualmente prestano servizio i docenti al terzo anno del percorso FIT, sui quali si conferma l’assunzione a tempo indeterminato ad avvenuta valutazione positiva.
I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, dopo aver detratto eventuali docenti in esubero, titolari in provincia, che vanno preventivamente ri-collocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.
I posti disponibili in ciascuna scuola all’inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di “uscita” di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

 

Potrebbe interessarti anche: Raggiunto accordo Mobilità scuola 2019/2020

Vai allo speciale Mobilità su Flcgil.it