Negli ultimi giorni della settimana scorsa sono state sottoscritte un’intesa politica tra il Ministro dell’Istruzione, d’accordo con l’ARAN e il Ministro della Pubblica Amministrazione, e le Organizzazioni Sindacali del comparto istruzione e ricerca e un'Ipotesi di accordo per la corresponsione degli aumenti stipendiali e degli arretrati relativi al rinnovo del CCNL 2019-2021 Istruzione e ricerca.
Cosa abbiamo ottenuto? L'anticipo della corresponsione degli incrementi contrattuali del salario fisso e ricorrente e dei relativi arretrati, fatto certamente importante per il personale in considerazione del ritardo con cui si è avviata la trattativa per il nostro comparto e l’eccezionalità del momento, che vede una forte impennata dell’inflazione. Gli aumenti riguardano il CCNL 2019-2021 e rappresentano un’anticipazione significativa (usando le risorse già stanziate con le precedenti leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021) di quanto sarà compiutamente definito nel prosieguo della trattativa per definire gli ulteriori aspetti retributivi e le restanti materie relative alle relazioni sindacali e al trattamento giuridico del personale.
Ulteriori aspetti retributivi? Quali? In particolare, in base agli impegni assunti dal Ministro dell’Istruzione e del merito con l’Intesa politica sottoscritta con i sindacati lo scorso 10 novembre 2022, per incrementare ulteriormente i livelli stipendiali di tutto il personale - in aggiunta a quanto definito nell’ipotesi di CCNL appena sottoscritta - saranno utilizzati altri 100 mln di euro una tantum (da stanziare con apposito decreto entro dicembre) e qualora non si riuscisse a reperire ulteriori risorse in legge di bilancio 2023, saranno utilizzate le risorse già stanziate nella legge di bilancio 2022 per la valorizzazione professionale docenti (300 milioni di euro). A ciò si aggiungeranno le risorse già previste in legge di bilancio 2022 (pari a 36,9 milioni di euro) per la revisione dei profili professionali del personale ATA.
L’aumento riguarderà le diverse componenti dello stipendio, sia quello tabellare che quello accessorio, nelle misure e con le decorrenze indicate nella tabella allegata.
L’elemento perequativo cesserà di essere corrisposto come specifica voce retributiva e verrà conglobato nello stipendio tabellare.
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